(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Puglia n. 5 del
                          10 gennaio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Nelle  more  della  predisposizione del piano regionale di cui
all'Art.  10  della  legge 27 marzo 1992, n. 257, la giunta regionale
individua  i  siti  nell'ambito del territorio regionale da destinare
allo smaltimento di rifiuti d'amianto.
    2. I  siti  sono  individuati  prioritariamente in coincidenza di
aree  argillose  stabili  cavate  o  di  cave esaurite nelle quali e'
cessata  l'attivita'  estrattiva,  idonee  ad  accogliere  discariche
controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l'osservanza
delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti previste per le
discariche di seconda categoria di tipo "C".