(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Nelle more della predisposizione del piano regionale di cui all'Art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, la giunta regionale individua i siti nell'ambito del territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti d'amianto. 2. I siti sono individuati prioritariamente in coincidenza di aree argillose stabili cavate o di cave esaurite nelle quali e' cessata l'attivita' estrattiva, idonee ad accogliere discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l'osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti previste per le discariche di seconda categoria di tipo "C".